Italia
Legislatura 14º - Disegno di legge N. 1650
Art. 1.
(Norme generali sulla pesca subacquea sportiva)
1. La pesca subacquea sportiva è esercitata a scopo ricreativo ed agonistico ed è consentita soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione.
2. Per apparecchi ausiliari di respirazione non si intendono eventuali dispositivi di sicurezza per l'apneista, anche se prevedono l'utilizzo di aria, gas o miscele di gas compressi. Tali dispositivi rientrano nella categoria delle apparecchiature illecite se utilizzati in concreto per pescare.
3. è consentito l'uso di una torcia.
4. Ai pescatori subacquei sportivi è vietato raccogliere coralli, molluschi non cefalopodi e crostacei.èˆ consentita la cattura di aragoste, cicale, astici e granseole in numero non superiore a uno al giorno a testa per ogni specie, salvo che si tratti di specie dichiarate protette o non pescabili da specifiche disposizioni di legge o regolamentari.
5. è consentita la cattura di non più di un esemplare di cernia, a qualsiasi specie appartenga, a testa al giorno. Il peso minimo per la cernia bruna (Epinephelus marginatus) è fissato a tre chilogrammi.
6. è consentita la raccolta di ricci di mare in numero non superiore a cinquanta esemplari a testa al giorno. Tale raccolta èvietata nei mesi di maggio e giugno.
7. Salvo specifiche disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 9, il pescatore subacqueo non può catturare giornalmente pesci, crostacei o molluschi cefalopodi in numero superiore a dieci esemplari in totale e per un peso superiore a cinque chilogrammi, escludendo dalla pesatura la preda più grande.
8. Ai pescatori subacquei sportivi è vietata la vendita del pescato.
9. Ai fini della presente legge:
a) il termine pescatore subacqueo indica una persona immersa, che ha la disponibilità di uno o più fucili subacquei, carichi o scarichi, o di una o più fiocine a mano;
b) il termine esercizio della pesca subacquea indica l'attività concreta di esplorazione e ricerca di prede da parte di uno o più pescatori subacquei dotati di fucile subacqueo carico o di fiocina a mano.
10. Ai fini della determinazione della taglia minima del pescato in relazione alle specie pescabili e a quelle la cui pesca è proibita, si applica il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni.
11. Le disposizioni della presente legge si applicano alla pesca subacquea professionale soltanto in quanto compatibili ed in quanto la materia non sia regolata da specifiche disposizioni di legge o regolamentari.
12. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 5.000 e la confisca del pescato e dell'intera attrezzatura subacquea, fucili compresi, da effettuarsi all'atto della contestazione della violazione.
13. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 è punita con la sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 e la confisca del pescato.
Art. 2.
(Modalità di esercizio della pesca subacquea)
1. La pesca subacquea sportiva può essere praticata da mezzi nautici o partendo da terra.
2. L'esercizio della pesca subacquea è espressamente consentito, senza limitazioni di distanza dalla costa:
a) in ogni caso in cui non vi siano in concreto bagnanti in acqua;
b) lungo gli antemurali dei porti, ove questi non siano zona di intenso traffico nautico, sulla base delle indicazioni del compartimento marittimo competente per il territorio;
c) in ogni caso in cui sia prevista e consentita ogni altra forma di pesca sportiva.
Art. 3.
(Apparecchi ausiliari di respirazione)
1. L'uso di apparecchi ausiliari di respirazione è consentito durante le attività di pesca subacquea solo per finalità diverse dalla pesca ed a soggetti diversi da chi pratica la pesca.
2. è vietato il trasporto contemporaneo, sullo stesso mezzo nautico, di apparecchi ausiliari di respirazione e fucili subacquei.
3. In caso di esigenze specifiche ed opportunamente motivate, le Capitanerie di porto competenti per il territorio rilasciano l'autorizzazione al trasporto contemporaneo di fucili subacquei ed apparecchi ausiliari di respirazione a chi ne faccia richiesta indicando tempo, luogo e motivazione delle operazioni che richiedono l'uso di attrezzature per la respirazione.
4. La violazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 è punibile con la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 5.000 e la confisca del pescato e dell'intera attrezzatura subacquea, fucili compresi, da effettuarsi all'atto della contestazione della violazione.
Art. 4.
(Norme di sicurezza per il pescatore subacqueo)
1. Al pescatore subacqueo è proibito farsi trainare da un'imbarcazione o da uno scooter subacqueo (anche elettrico) quando detiene un fucile subacqueo, anche se scarico.
2. Al pescatore subacqueo è consentito, a solo scopo esplorativo, farsi trainare da uno scooter subacqueo (anche elettrico). In questo caso deve essere dotato di un galleggiante supplementare recante la bandiera di segnalazione di cui al'articolo 6, comma 1. Il fucile o i fucili in dotazione devono essere posizionati presso il suddetto galleggiante.
3. Al pescatore subacqueo è consentito, a solo scopo esplorativo, farsi trainare da una imbarcazione mediante una cima lunga almeno venti metri. Il conducente deve essere dotato di patente nautica.
4. è vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione.
5. è vietato lasciare incustodito un fucile subacqueo carico, pur se in immersione, ad esempio legato sotto al galleggiante di segnalazione.
6. Il pescatore subacqueo, durante l'immersione, deve avere sempre a portata di mano un coltello o un altro attrezzo tagliente per ragioni di sicurezza.
7. La violazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 500. Secondo la gravità e l'eventuale reiterazione della condotta, le forze dell'ordine possono anche disporre il sequestro dell'attrezzatura subacquea, inclusi i fucili, e del mezzo nautico per un periodo non superiore a 30 giorni.
8. La violazione delle norme di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa da euro 20 a euro 100.
9. La violazione delle norme di cui al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa da euro 30 a euro 300.
10. La violazione delle norme di cui al comma 5 è punita con la sanzione amministrativa da euro 20 a euro 200.
11. La violazione delle norme di cui al comma 6 è punita con la sanzione amministrativa di euro 10.
Art. 5.
(Età minima del pescatore subacqueo)
1. La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto ai maggiori di anni sedici.
2. La pesca subacquea sportiva è consentita ai maggiori di anni quattordici solamente se accompagnati e strettamente sorvegliati da un adulto.
3. Chi consente la detenzione di un fucile subacqueo carico ad un minore di anni quattordici è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 500; alla medesima sanzione è soggetto il minore che ne faccia uso. Alla medesima sanzione è altresì soggetto chiunque contravviene alle prescrizioni del comma 2.
Art. 6.
(Obblighi di segnalazione e di distanza dai pescatori subacquei)
1. Il pescatore subacqueo ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con banda diagonale bianca, di dimensioni non inferiori a centimetri diciotto per diciotto e il cui lato superiore si trovi a non meno di trenta centimetri dallì'acqua.
2. Nelle aree geografiche in cui il traffico nautico è particolarmente intenso, l'autorità competente per il territorio può emettere ordinanze in cui si obbligano i pescatori subacquei ad essere dotati di un galleggiante con bandiera di segnalazione a testa, in modo da rendere più agevole, da parte dei diportisti, la loro identificazione in acqua. Tale obbligo non sussiste in caso di presenza della barca appoggio, di cui al comma 4.
3. Se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico, la bandiera può essere fissata, in maniera ben visibile, anche su tale mezzo, in aggiunta o in alternativa a quella di cui al comma 1.
4. Il subacqueo deve operare in un raggio di cinquanta metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o dal galleggiante su cui è fissata la bandiera di segnalazione.
5. I natanti in navigazione devono mantenere una distanza di almeno cento metri dal galleggiante di segnalazione del subacqueo in immersione.
6. In ogni caso di ingresso anche involontario in navigazione nel raggio dei cento metri di distanza dal galleggiante di segnalazione, è fatto obbligo alle imbarcazioni, anche a vela, di arrestare la navigazione, procedere all'immediata individuazione della posizione del subacqueo o dei subacquei ed abbandonare immediatamente la zona, mantenendo una velocità moderata e seguendo una rotta di sicurezza.
7. Le forze dell'ordine che intendono procedere ad un controllo si avvicinano con l'imbarcazione al pescatore subacqueo o ai pescatori subacquei a velocità moderata, soltanto dopo aver individuato la loro posizione e dopo averli informati, anche a gesti se il rumore ambientale non consente la comunicazione, dell'intenzione di avvicinarsi.
8. La violazione delle norme di cui ai commi 1, 3 e 5 è punita con la sanzione amministrativa da euro 10 ad euro 100. Se il subacqueo è segnalato in superficie da un galleggiante privo di bandiera, ma comunque visibile a distanza di 300 metri, la sanzione applicabile è di euro 10.
9. La violazione del comma 6 è punita con la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 500.
Art. 7.
(Divieti di pesca subacquea)
1. L'esercizio della pesca subacquea è vietato:
a) a distanza inferiore a cinquanta metri da qualsiasi bagnante, indipendentemente dalla distanza dalle spiagge; l'obbligo non sussiste nel caso in cui il bagnante ed il pescatore subacqueo siano entrambi consenzienti alla riduzione della distanza di sicurezza;
b) a distanza inferiore a cento metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
c) a distanza inferiore a cento metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
d) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo competente per territorio;
e) da un'ora dopo il tramonto fino alle prime luci del giorno;
f) nelle zone dei parchi e delle riserve marine, ove il divieto di pesca sia previsto anche per tutte le altre forme di prelievo sportivo, salvo eventuali autorizzazioni generali o per specifiche zone del'autorità competente, o contenute negli atti istitutivi o nella legge, anche a fini di abbattimento selettivo.
2. L'esercizio della pesca subacquea in violazione dei divieti di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 500.
Art. 8.
(Delimitazione delle aree marine protette)
1. Le aree marine entro le quali è regolamentata la pesca sportiva devono essere individuabili sia da terra sia dal mare con mezzi e strumenti di segnalazione internazionalmente riconosciuti ed idonee tabellazioni.
2. Fino a quando le aree non sono segnalate il divieto di pesca è inefficace.
Art. 9.
(Regolamenti di attuazione ed esecuzione ed ordinanze locali)
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri dell'interno, della difesa e dell'ambiente e della tutela del territorio provvede ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti contenenti le norme eventualmente necessarie per l'attuazione e l'esecuzione della presente legge.
2. Gli organi istituzionali, anche periferici, dello Stato e di altri enti pubblici, ivi compresi i soggetti gestori di parchi e riserve marine, nel caso in cui emanino provvedimenti in materia di pesca sportiva, devono applicare alla pesca subacquea sportiva le medesime autorizzazioni, prescrizioni, limitazioni e divieti usati nei confronti delle altre forme di pesca sportiva.
3. Gli uffici locali delle Capitanerie di porto detengono, a disposizione di chi ne faccia richiesta, le ordinanze ed i provvedimenti in materia di pesca subacquea e di tutela dell'ambiente applicabili al territorio di competenza.
Art. 10.
(Competenze sulle sanzioni)
1. Al pagamento delle eventuali sanzioni irrogate ai minori di anni diciotto sono solidalmente obbligati gli esercenti della potestà parentale.
2. Ai fini dell'accertamento, contestazione, irrogazione, applicazione e riscossione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni generali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
3. L'autorità competente a ricevere il verbale contenente l'accertamento delle violazioni è il direttore del compartimento marittimo del luogo in cui la violazione è stata accertata.
Art. 11.
(Accertamenti)
1. A richiesta dell'autorità accertatrice, devono essere consentite ispezioni anche nei natanti. Chi non consente o impedisce ispezioni è punito, salvo che il fatto costituisca anche altra violazione o reato, con la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.000.
2. Nel caso in cui il pescatore subacqueo, all'atto delle ispezioni e dei controlli da parte dell'autorità accertatrice, non sia munito di documenti di identità , può presentarli entro dieci giorni presso una qualsiasi sede della medesima autorità o del'Arma dei carabinieri.
Art. 12.
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 15, comma 1, lettere a) e b), e 18 della legge 14 luglio 1965, n. 963;
b) gli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 1º giugno 1987, n. 249;
c) gli articoli 128-bis, 129, 130, 131 e 140, primo comma, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni.
Legislatura 14º - Disegno di legge N. 1650
Art. 1.
(Norme generali sulla pesca subacquea sportiva)
1. La pesca subacquea sportiva è esercitata a scopo ricreativo ed agonistico ed è consentita soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione.
2. Per apparecchi ausiliari di respirazione non si intendono eventuali dispositivi di sicurezza per l'apneista, anche se prevedono l'utilizzo di aria, gas o miscele di gas compressi. Tali dispositivi rientrano nella categoria delle apparecchiature illecite se utilizzati in concreto per pescare.
3. è consentito l'uso di una torcia.
4. Ai pescatori subacquei sportivi è vietato raccogliere coralli, molluschi non cefalopodi e crostacei.èˆ consentita la cattura di aragoste, cicale, astici e granseole in numero non superiore a uno al giorno a testa per ogni specie, salvo che si tratti di specie dichiarate protette o non pescabili da specifiche disposizioni di legge o regolamentari.
5. è consentita la cattura di non più di un esemplare di cernia, a qualsiasi specie appartenga, a testa al giorno. Il peso minimo per la cernia bruna (Epinephelus marginatus) è fissato a tre chilogrammi.
6. è consentita la raccolta di ricci di mare in numero non superiore a cinquanta esemplari a testa al giorno. Tale raccolta èvietata nei mesi di maggio e giugno.
7. Salvo specifiche disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 9, il pescatore subacqueo non può catturare giornalmente pesci, crostacei o molluschi cefalopodi in numero superiore a dieci esemplari in totale e per un peso superiore a cinque chilogrammi, escludendo dalla pesatura la preda più grande.
8. Ai pescatori subacquei sportivi è vietata la vendita del pescato.
9. Ai fini della presente legge:
a) il termine pescatore subacqueo indica una persona immersa, che ha la disponibilità di uno o più fucili subacquei, carichi o scarichi, o di una o più fiocine a mano;
b) il termine esercizio della pesca subacquea indica l'attività concreta di esplorazione e ricerca di prede da parte di uno o più pescatori subacquei dotati di fucile subacqueo carico o di fiocina a mano.
10. Ai fini della determinazione della taglia minima del pescato in relazione alle specie pescabili e a quelle la cui pesca è proibita, si applica il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni.
11. Le disposizioni della presente legge si applicano alla pesca subacquea professionale soltanto in quanto compatibili ed in quanto la materia non sia regolata da specifiche disposizioni di legge o regolamentari.
12. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 5.000 e la confisca del pescato e dell'intera attrezzatura subacquea, fucili compresi, da effettuarsi all'atto della contestazione della violazione.
13. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 è punita con la sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 e la confisca del pescato.
Art. 2.
(Modalità di esercizio della pesca subacquea)
1. La pesca subacquea sportiva può essere praticata da mezzi nautici o partendo da terra.
2. L'esercizio della pesca subacquea è espressamente consentito, senza limitazioni di distanza dalla costa:
a) in ogni caso in cui non vi siano in concreto bagnanti in acqua;
b) lungo gli antemurali dei porti, ove questi non siano zona di intenso traffico nautico, sulla base delle indicazioni del compartimento marittimo competente per il territorio;
c) in ogni caso in cui sia prevista e consentita ogni altra forma di pesca sportiva.
Art. 3.
(Apparecchi ausiliari di respirazione)
1. L'uso di apparecchi ausiliari di respirazione è consentito durante le attività di pesca subacquea solo per finalità diverse dalla pesca ed a soggetti diversi da chi pratica la pesca.
2. è vietato il trasporto contemporaneo, sullo stesso mezzo nautico, di apparecchi ausiliari di respirazione e fucili subacquei.
3. In caso di esigenze specifiche ed opportunamente motivate, le Capitanerie di porto competenti per il territorio rilasciano l'autorizzazione al trasporto contemporaneo di fucili subacquei ed apparecchi ausiliari di respirazione a chi ne faccia richiesta indicando tempo, luogo e motivazione delle operazioni che richiedono l'uso di attrezzature per la respirazione.
4. La violazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 è punibile con la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 5.000 e la confisca del pescato e dell'intera attrezzatura subacquea, fucili compresi, da effettuarsi all'atto della contestazione della violazione.
Art. 4.
(Norme di sicurezza per il pescatore subacqueo)
1. Al pescatore subacqueo è proibito farsi trainare da un'imbarcazione o da uno scooter subacqueo (anche elettrico) quando detiene un fucile subacqueo, anche se scarico.
2. Al pescatore subacqueo è consentito, a solo scopo esplorativo, farsi trainare da uno scooter subacqueo (anche elettrico). In questo caso deve essere dotato di un galleggiante supplementare recante la bandiera di segnalazione di cui al'articolo 6, comma 1. Il fucile o i fucili in dotazione devono essere posizionati presso il suddetto galleggiante.
3. Al pescatore subacqueo è consentito, a solo scopo esplorativo, farsi trainare da una imbarcazione mediante una cima lunga almeno venti metri. Il conducente deve essere dotato di patente nautica.
4. è vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione.
5. è vietato lasciare incustodito un fucile subacqueo carico, pur se in immersione, ad esempio legato sotto al galleggiante di segnalazione.
6. Il pescatore subacqueo, durante l'immersione, deve avere sempre a portata di mano un coltello o un altro attrezzo tagliente per ragioni di sicurezza.
7. La violazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 500. Secondo la gravità e l'eventuale reiterazione della condotta, le forze dell'ordine possono anche disporre il sequestro dell'attrezzatura subacquea, inclusi i fucili, e del mezzo nautico per un periodo non superiore a 30 giorni.
8. La violazione delle norme di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa da euro 20 a euro 100.
9. La violazione delle norme di cui al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa da euro 30 a euro 300.
10. La violazione delle norme di cui al comma 5 è punita con la sanzione amministrativa da euro 20 a euro 200.
11. La violazione delle norme di cui al comma 6 è punita con la sanzione amministrativa di euro 10.
Art. 5.
(Età minima del pescatore subacqueo)
1. La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto ai maggiori di anni sedici.
2. La pesca subacquea sportiva è consentita ai maggiori di anni quattordici solamente se accompagnati e strettamente sorvegliati da un adulto.
3. Chi consente la detenzione di un fucile subacqueo carico ad un minore di anni quattordici è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 500; alla medesima sanzione è soggetto il minore che ne faccia uso. Alla medesima sanzione è altresì soggetto chiunque contravviene alle prescrizioni del comma 2.
Art. 6.
(Obblighi di segnalazione e di distanza dai pescatori subacquei)
1. Il pescatore subacqueo ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con banda diagonale bianca, di dimensioni non inferiori a centimetri diciotto per diciotto e il cui lato superiore si trovi a non meno di trenta centimetri dallì'acqua.
2. Nelle aree geografiche in cui il traffico nautico è particolarmente intenso, l'autorità competente per il territorio può emettere ordinanze in cui si obbligano i pescatori subacquei ad essere dotati di un galleggiante con bandiera di segnalazione a testa, in modo da rendere più agevole, da parte dei diportisti, la loro identificazione in acqua. Tale obbligo non sussiste in caso di presenza della barca appoggio, di cui al comma 4.
3. Se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico, la bandiera può essere fissata, in maniera ben visibile, anche su tale mezzo, in aggiunta o in alternativa a quella di cui al comma 1.
4. Il subacqueo deve operare in un raggio di cinquanta metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o dal galleggiante su cui è fissata la bandiera di segnalazione.
5. I natanti in navigazione devono mantenere una distanza di almeno cento metri dal galleggiante di segnalazione del subacqueo in immersione.
6. In ogni caso di ingresso anche involontario in navigazione nel raggio dei cento metri di distanza dal galleggiante di segnalazione, è fatto obbligo alle imbarcazioni, anche a vela, di arrestare la navigazione, procedere all'immediata individuazione della posizione del subacqueo o dei subacquei ed abbandonare immediatamente la zona, mantenendo una velocità moderata e seguendo una rotta di sicurezza.
7. Le forze dell'ordine che intendono procedere ad un controllo si avvicinano con l'imbarcazione al pescatore subacqueo o ai pescatori subacquei a velocità moderata, soltanto dopo aver individuato la loro posizione e dopo averli informati, anche a gesti se il rumore ambientale non consente la comunicazione, dell'intenzione di avvicinarsi.
8. La violazione delle norme di cui ai commi 1, 3 e 5 è punita con la sanzione amministrativa da euro 10 ad euro 100. Se il subacqueo è segnalato in superficie da un galleggiante privo di bandiera, ma comunque visibile a distanza di 300 metri, la sanzione applicabile è di euro 10.
9. La violazione del comma 6 è punita con la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 500.
Art. 7.
(Divieti di pesca subacquea)
1. L'esercizio della pesca subacquea è vietato:
a) a distanza inferiore a cinquanta metri da qualsiasi bagnante, indipendentemente dalla distanza dalle spiagge; l'obbligo non sussiste nel caso in cui il bagnante ed il pescatore subacqueo siano entrambi consenzienti alla riduzione della distanza di sicurezza;
b) a distanza inferiore a cento metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
c) a distanza inferiore a cento metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
d) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo competente per territorio;
e) da un'ora dopo il tramonto fino alle prime luci del giorno;
f) nelle zone dei parchi e delle riserve marine, ove il divieto di pesca sia previsto anche per tutte le altre forme di prelievo sportivo, salvo eventuali autorizzazioni generali o per specifiche zone del'autorità competente, o contenute negli atti istitutivi o nella legge, anche a fini di abbattimento selettivo.
2. L'esercizio della pesca subacquea in violazione dei divieti di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 500.
Art. 8.
(Delimitazione delle aree marine protette)
1. Le aree marine entro le quali è regolamentata la pesca sportiva devono essere individuabili sia da terra sia dal mare con mezzi e strumenti di segnalazione internazionalmente riconosciuti ed idonee tabellazioni.
2. Fino a quando le aree non sono segnalate il divieto di pesca è inefficace.
Art. 9.
(Regolamenti di attuazione ed esecuzione ed ordinanze locali)
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri dell'interno, della difesa e dell'ambiente e della tutela del territorio provvede ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti contenenti le norme eventualmente necessarie per l'attuazione e l'esecuzione della presente legge.
2. Gli organi istituzionali, anche periferici, dello Stato e di altri enti pubblici, ivi compresi i soggetti gestori di parchi e riserve marine, nel caso in cui emanino provvedimenti in materia di pesca sportiva, devono applicare alla pesca subacquea sportiva le medesime autorizzazioni, prescrizioni, limitazioni e divieti usati nei confronti delle altre forme di pesca sportiva.
3. Gli uffici locali delle Capitanerie di porto detengono, a disposizione di chi ne faccia richiesta, le ordinanze ed i provvedimenti in materia di pesca subacquea e di tutela dell'ambiente applicabili al territorio di competenza.
Art. 10.
(Competenze sulle sanzioni)
1. Al pagamento delle eventuali sanzioni irrogate ai minori di anni diciotto sono solidalmente obbligati gli esercenti della potestà parentale.
2. Ai fini dell'accertamento, contestazione, irrogazione, applicazione e riscossione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni generali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
3. L'autorità competente a ricevere il verbale contenente l'accertamento delle violazioni è il direttore del compartimento marittimo del luogo in cui la violazione è stata accertata.
Art. 11.
(Accertamenti)
1. A richiesta dell'autorità accertatrice, devono essere consentite ispezioni anche nei natanti. Chi non consente o impedisce ispezioni è punito, salvo che il fatto costituisca anche altra violazione o reato, con la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.000.
2. Nel caso in cui il pescatore subacqueo, all'atto delle ispezioni e dei controlli da parte dell'autorità accertatrice, non sia munito di documenti di identità , può presentarli entro dieci giorni presso una qualsiasi sede della medesima autorità o del'Arma dei carabinieri.
Art. 12.
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 15, comma 1, lettere a) e b), e 18 della legge 14 luglio 1965, n. 963;
b) gli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 1º giugno 1987, n. 249;
c) gli articoli 128-bis, 129, 130, 131 e 140, primo comma, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni.
